LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 21-05-2001
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Il Consiglio
regionale ha approvato.
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ARTICOLO 14 Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 1. Lo stanziamento per la concessione di contributi integrativi per l’attuazione delle finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13, riguardante il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, per l’anno finanziario 2001, è stabilito, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 18 ottobre 1996, n. 44 in lire 500.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 1572.
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